“Dal combinato disposto dell’art. 25 del Testo unico del Pubblico Impiego e dall’art. 7 D.L.vo 297/94, si evince che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche spettano determinati poteri, che tuttavia devono essere esercitati nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze del collegio dei docenti e degli altri organi collegiali della scuola.”. Lo ha spiegato l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia in un parere emesso il 4 marzo scorso su richiesta dell'Usr del Veneto. Che conforta l'orientamento già espresso in precedenza dall'Usr Veneto con la nota n.621/C1 del 15 gennaio 2013.
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