La normativa sulla mobilità del personale della scuola prevede che la precedenza prevista per i portatori di handicap possa essere fatta valere sia ai fini della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi) sia per la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni). Non così, invece, per quanto riguarda la precedenza prevista per gli assistenti. Tale precedenza può essere fatta valere dal coniuge, dal genitore e dal figlio referente unico in entrambi i casi. Mentre i familiari assistenti (parenti o affini) che non rientrano in tale novero, ma che rientrano nel II grado o, in via residuale, nel III grado, possono far valere la precedenza solo nella mobilità annuale.