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Ricorso per recupero dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute

Con la recente sentenza n. 16715/2024, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto dei docenti precari a ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Secondo la Corte, i docenti precari che non abbiano usufruito delle ferie previste dal contratto, oppure che siano stati costretti a fruirne nei periodi di sospensione delle attività didattiche senza la necessaria comunicazione del Dirigente scolastico, hanno diritto a ricevere l’equivalente economico dei giorni di ferie non utilizzati durante il contratto di docenza.

La Suprema Corte ha inoltre stabilito che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, nei periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali (fatta eccezione per i giorni destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative), in assenza di una loro richiesta o di un esplicito provvedimento del Dirigente scolastico. Tale principio discende dall’art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012. Per tutelare i propri diritti sarà necessario presentare un atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora, utile anche a interrompere i termini di prescrizione. A tal proposito, la Gilda degli insegnanti di Potenza e Matera ha avviato la raccolta delle adesioni per proporre ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro competente, sulla base dell’ultima sede di servizio, al fine di ottenere le somme relative ai periodi di ferie non goduti negli ultimi dieci anni scolastici.

Chi può aderire al ricorso?

Possono aderire tutti i docenti precari con contratto fino al 30 giugno che:

• non hanno potuto usufruire delle ferie previste dal contratto, oppure

• hanno avuto tali ferie illegittimamente computate dal Dirigente scolastico nei periodi di sospensione delle attività didattiche, senza uno specifico ordine di servizio che imponesse formalmente la fruizione delle ferie.

Costi Il ricorso

è gratuito per gli iscritti alla Gilda, salvo il pagamento del contributo unificato esclusivamente nel caso in cui il reddito imponibile a fini IRPEF dell’anno 2025, su base familiare, sia superiore a € 40.978,92 (come previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo Unico Spese di Giustizia).

Come aderire 

Chi intende aderire al ricorso e ricevere il fac-simile della diffida da inviare al MIM e all’Ufficio scolastico competente può scrivere a:

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È necessario conservare la ricevuta PEC di accettazione e consegna della diffida inviata

 

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