il DPCM Conte del 26 aprile non fa altro che confermare il contenuto di quello precedente, spostando i termini di vigenza delle relative misure al 17 maggio prossimo (si veda l’articolo 10 , comma 1 del DPCM). Le misure, che sono sempre le stesse, riguardano la sospensione delle lezioni, delle gite, delle riunioni in presenza degli organi collegiali e la previsione (senza disposizioni di dettaglio) della didattica a distanza. Le norme che ci riguardano sono contenute nell’articolo 1, comma 1 alle seguenti lettere: “k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, …; l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
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